L'udienza svoltasi il 9 giugno dinanzi alla Corte Costituzionale italiana ha rivelato un aspetto particolarmente interessante del dibattito sulla Legge n. 74/2025. Riguarda non solo la costituzionalità della riforma della cittadinanza italiana, ma anche il concetto stesso di legittima aspettativa che sembra emergere dalle argomentazioni presentate da... Avvocatura dello Stato (Ufficio del Procuratore di Stato) quanto di alcuni degli argomenti usati da lei Corte costituzionale, sentenza n. 63/2026.
Secondo la tesi sostenuta dalla difesa dello Stato italiano durante l'udienza, coloro che per anni hanno atteso in coda ai consolati non potrebbero ora invocare la tutela delle legittime aspettative, poiché avrebbero potuto ricorrere alla magistratura prima della modifica legislativa. In altre parole, di fronte all'inefficienza amministrativa, spetterebbe al cittadino abbandonare la via amministrativa e rivolgersi immediatamente alla tutela giudiziaria.
Questa affermazione merita una riflessione.
In definitiva, le code consolari non sono state create dai richiedenti, bensì dallo Stato stesso. Migliaia di discendenti hanno seguito scrupolosamente la procedura indicata dalla legge e dalla pubblica amministrazione italiana: hanno raccolto documenti, ottenuto certificati, fatto apostillare atti, fatto eseguire traduzioni giurate e atteso per anni l'opportunità di presentare formalmente le proprie domande. Il ritardo non è stato dovuto a una scelta personale, bensì a un'incapacità strutturale dell'Amministrazione di garantire un accesso effettivo alla procedura da essa stessa istituita.
Il paradosso è evidente. Lo Stato crea la coda, la gestisce, la mantiene per anni e poi sostiene che coloro che sono rimasti in coda avrebbero dovuto rivolgersi alla magistratura prima che la legge cambiasse.
Ma forse l'aspetto più interessante di questa discussione risiede altrove.
Per decenni, la giurisprudenza italiana ha affermato quasi all'unanimità che la cittadinanza per discendenza (jure sanguinis) costituisce un diritto originario. Ha dichiarato che il riconoscimento giudiziario ha natura meramente dichiarativa. Ha ripetutamente ribadito che l'azione volta al riconoscimento di tale status è imprescrittibile e può essere intrapresa in qualsiasi momento. Insomma, l'ordinamento giuridico stesso ha insegnato ai discendenti di italiani sparsi per il mondo che il tempo non è nemico della legge.
Il cittadino potrebbe agire oggi, domani o anche tra dieci anni. Il diritto continuerebbe a esistere perché, secondo la stessa giurisprudenza italiana, il riconoscimento non crea la cittadinanza; si limita a dichiarare uno status giuridico già esistente dalla nascita.
Tuttavia, il dibattito attuale sembra introdurre una nuova figura nel diritto italiano in materia di cittadinanza: il cittadino indovino.
Non basta più detenere un diritto considerato imprescrittibile. È necessario prevedere quando il legislatore potrebbe decidere di modificarlo.
Non è più sufficiente affidarsi alla legislazione vigente. È necessario seguire i progetti di legge, le proposte parlamentari, le interviste ministeriali e i dibattiti politici.
Non è più sufficiente limitarsi a seguire la procedura amministrativa indicata dallo Stato stesso. È necessario diffidare di esso.
Non basta più aspettare che l'amministrazione intervenga. È necessario intraprendere un'azione legale prima che modifichi le regole del gioco.
L'aspetto curioso è che questa logica trova eco in alcune delle argomentazioni utilizzate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 63/2026. Nell'analizzare la questione delle legittime aspettative, la Corte ha attribuito rilevanza al fatto che, nel corso degli anni, il legislatore aveva manifestato l'intenzione di modificare le norme che regolano la cittadinanza. Sono stati citati dibattiti parlamentari, iniziative legislative e proposte di riforma che indicavano come la stabilità del regime giuridico non potesse essere considerata assoluta.
È proprio qui che sorge una questione fondamentale.
In uno stato governato dal principio di diritto, i cittadini organizzano la propria vita in base alle leggi esistenti o a quelle che potrebbero essere emanate in futuro?
I progetti di legge possono essere presentati e poi accantonati. Le proposte possono essere annunciate e poi abbandonate. I dibattiti parlamentari possono durare anni senza produrre alcun effetto normativo. Le dinamiche stesse della democrazia presuppongono che la stragrande maggioranza delle idee legislative non diventerà mai legge.
Se la semplice esistenza di proposte di riforma inizia a indebolire la legittima fiducia dei cittadini nella legislazione vigente, sorge inevitabilmente una domanda: a che punto una legge cessa di essere affidabile?
Quando verrà presentata la prima proposta di emendamento?
Quando un membro del parlamento concede un'intervista?
Quando un ministro annuncia un'intenzione politica?
Oppure solo quando la nuova legge entrerà effettivamente in vigore?
La conseguenza logica di questa costruzione è preoccupante. Quanto più si discute della possibilità di modificare una legge, tanto meno il cittadino può fidarsi di essa. Quanto più frequenti sono le proposte di modifica, tanto minore sarà la tutela della legittima fiducia. Portato alle sue estreme conseguenze, questo ragionamento produce un effetto opposto a quello atteso: la legge vigente cessa di essere il principale parametro che guida la condotta dei cittadini e viene sostituita dalle aspettative sulle future decisioni politiche.
Nel caso della cittadinanza italiana, la situazione assume contorni ancora più peculiari. Per decenni, lo Stato ha indicato che la via ordinaria per il riconoscimento della cittadinanza era la procedura consolare. Migliaia di persone si sono fidate di questa indicazione. Quando i consolati si sono rivelati incapaci di assorbire la domanda, molti sono rimasti bloccati in code che duravano anni. Successivamente, lo Stato ha indicato che la procedura consolare era la via ordinaria per il riconoscimento della cittadinanza. Legge n. 74/2025 Ha modificato profondamente il quadro giuridico senza prevedere un provvedimento transitorio in grado di tutelare adeguatamente coloro che avevano già avviato la procedura amministrativa e che erano ancora in attesa di poter presentare le proprie richieste.
E ora si sostiene che queste stesse persone non potessero invocare la legittima aspettativa perché avrebbero dovuto prevedere il cambiamento della legge o perché avrebbero dovuto ricorrere alla magistratura prima che questo avvenisse.
L'impressione che si ricava è inevitabile. La fiducia ha cessato di essere un valore da proteggere ed è giunta a essere considerata una forma di imprudenza.
Il cittadino che ha creduto nella legislazione vigente, che ha seguito la procedura indicata dallo Stato stesso e che ha atteso l'intervento dell'Amministrazione viene presentato come qualcuno che si è assunto un rischio.
Coloro che sospettavano della procedura statale e si sono immediatamente rivolti alla magistratura sembrano, a posteriori, aver fatto la scelta giusta.
Forse è proprio questo il vero paradosso rivelato dalla discussione in corso.
La fiducia legittima è stata creata per proteggere coloro che credono nelle regole stabilite dallo Stato. Se non riesce a proteggere proprio queste persone, si corre il rischio che la fiducia si trasformi non in un principio giuridico, ma in un errore strategico.
Perché, in fin dei conti, la domanda rimane senza risposta: se né la legge vigente, né la procedura creata dallo Stato stesso, né la consolidata giurisprudenza sull'imprescrittibilità del diritto sono sufficienti a giustificare la fiducia dei cittadini, in cosa dovrebbero dunque riporre la loro fiducia?
Forse non c'è mai stata un'espressione più appropriata per descrivere questa situazione di quella che dà il titolo a questo editoriale:
La fiducia è stata punita.






































