Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che la cittadinanza italiana per discendenza si acquisisce originariamente al momento della nascita e che lo status di cittadino, una volta acquisito, è permanente e imprescrittibile.
"La cittadinanza per diritto di nascita si acquisisce originariamente per diritto di sangue, e lo status di cittadino, una volta acquisito, è permanente, imprescrittibile e può essere tutelato in sede giudiziaria in qualsiasi momento", si legge nella sentenza pubblicata. questo mercoledì (29).
La conclusione emerge dalle decisioni riguardanti la cosiddetta "questione dei minori". giudicato il 14 aprileIn una dichiarazione inviata a Italianismo, l'avvocato Marco Mellone, che ha lavorato a uno dei casi, ha affermato che "la più alta corte civile italiana ha ribadito ancora una volta che il diritto alla cittadinanza italiana per discendenza si conferisce al momento della nascita e non è soggetto ad alcun limite di tempo".
La tempistica è significativa. Solo pochi giorni prima, il 23 luglio, la Corte costituzionale aveva inviato una domanda alla Corte di giustizia dell'Unione europea a Lussemburgo in merito al quadro giuridico che sottende la riforma del 2025: la cosiddetta "preclusione originaria" dell'acquisizione della cittadinanza.
La Corte Suprema ha ribadito: la cittadinanza nasce con la persona.
- Si è aperto un nuovo fronte legale
- È ancora possibile presentare le istanze.
- Valutazione individuale prima di qualsiasi decisione.
La Corte di Cassazione non si è pronunciata sulla validità della legge Tajani. Tuttavia, la riaffermazione che la cittadinanza è inerente alla persona mette nuovamente sotto pressione la distinzione giuridica su cui si fonda l'articolo 3 bis.
Quanto dichiarato dall'Ufficio di Cassazione
I casi esaminati dalle Sezioni Unite riguardavano l'ex “problema minoreOvvero, la discussione sulla perdita della cittadinanza per i figli minorenni in seguito alla naturalizzazione all'estero di uno dei genitori.
Nella ricostruzione del sistema italiano, tuttavia, la Corte ha riaffermato i principi generali della cittadinanza per diritto di sangue (jure sanguinis).
Secondo le Sezioni Unite, la cittadinanza per nascita si acquisisce originariamente e lo status, una volta acquisito, è permanente e imprescrittibile. Spetta al discendente dimostrare l'acquisizione e la linea di trasmissione. Qualsiasi evento capace di interrompere tale catena deve essere provato dalla persona che lo afferma.
La Corte ha inoltre stabilito che l'articolo 3-bis della legge 91/1992 non si applica alle cause intentate prima del 27 marzo 2025, che restano disciplinate dalla normativa precedente. Tale principio è riportato nella stessa sintesi ufficiale della Cassazione.
Questo è anche il limite della decisione: il Comitato di Cassazione non ha dichiarato la Studio Legale Tajani non era invalido, né precludeva la sua applicazione alle azioni presentate dopo la data limite.
Dove nasce la tensione con la legge Tajani?
L'articolo 3-bis stabilisce che alcuni discendenti nati all'estero, compresi quelli nati prima della riforma, e titolari di altre cittadinanze, non sono considerati aver acquisito la cittadinanza italiana, salvo nei casi previsti dalla legge.
Nella sentenza 63/2026, la Corte costituzionale ha qualificato questo meccanismo come una “preclusione originaria all'acquisto”, ovvero un impedimento originario all'acquisizione, e non come perdita della cittadinanza precedentemente acquisita. La Corte costituzionale ha ritenuto valida tale interpretazione nell'esaminare l'articolo 3-bis.
È proprio a questo punto che la logica alla base delle Sezioni Unite diventa importante.
Da un lato, la riforma considera che alcune persone non abbiano mai acquisito la cittadinanza. Dall'altro, la revoca riafferma la giurisprudenza secondo cui, visti i requisiti di legge, lo status si acquisisce originariamente alla nascita.
L'annullamento non ha risolto il conflitto relativo alla legge Tajani, ma ha riaffermato il presupposto giuridico utilizzato da coloro che contestano la riforma.
La questione ora spetta al Lussemburgo.
Con l'ordinanza 147/2026, la discussione ha assunto una nuova dimensione.
La Corte costituzionale ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea se il diritto europeo consenta alla legislazione nazionale di imporre tale divieto originario alle persone nate all'estero prima dell'entrata in vigore della nuova norma, che possiedono un'altra cittadinanza e non rientrano nelle eccezioni previste dalla legge.
La decisione della Corte costituzionale ha cambiato lo scenario. La nuova legge sulla cittadinanza sarà ora esaminata dalle corti di giustizia dell'Unione europea.
Pertanto, il Lussemburgo dovrà esaminare con particolare attenzione il punto più delicato della riforma: La questione è se una legge successiva possa considerare non acquisita una cittadinanza che, secondo la giurisprudenza italiana tradizionale, è originariamente acquisita dalla persona.
È in questo contesto che la riaffermazione fatta ora dalle Sezioni Unite può acquisire peso.
Mellone sottolinea proprio questo aspetto, affermando che la Corte di Cassazione ha nuovamente riconosciuto che il diritto alla cittadinanza per discendenza si conferisce alla nascita e "non è soggetto ad alcun limite di tempo".
Ciò che la decisione non ha fatto
Esiste un limite importante.
La stessa Corte costituzionale aveva già rilevato, nell'ordinanza 147/2026, che la questione sottoposta alle Sezioni Unite non riguardava la validità o l'applicabilità della legge 74/2025 a coloro che erano nati prima della riforma, bensì l'interpretazione della precedente legge 555/1912.
Pertanto, le nuove decisioni non annullano la legge Tajani, non sospendono l'articolo 3-bis e non garantiscono la vittoria a chiunque intenti causa ora.
L'effetto è diverso.
Essi rafforzano, al più alto livello dell'ordinamento giuridico italiano, il concetto che la cittadinanza iure sanguinis si acquisisce alla nascita e che il successivo riconoscimento giudiziario non crea tale status, bensì dichiara una situazione giuridica preesistente.
Ora, questo concetto farà da sfondo alla discussione che è giunta fino alle Corti di giustizia europee.
Un altro punto ancora aperto.
La situazione rimane senza una risposta definitiva per coloro che hanno tentato di avviare la procedura di riconoscimento della cittadinanza prima del 27 marzo 2025, ma non sono riusciti a presentare formalmente la domanda o a ottenere un appuntamento.
La Corte Costituzionale stessa ha omesso di affrontare la questione nella Sentenza 63/2026. L'argomento ha acquisito rilevanza dopo l'Ordinanza 13818/2026 della Cassazione, che ha riconosciuto come gli ostacoli amministrativi, tali da impedire persino la presentazione della domanda, possano giustificare il ricorso ai tribunali.
Questo potrebbe rappresentare un ulteriore punto di controversia in merito alla riforma, soprattutto nei casi in cui vi siano prove di tentativi concreti avvenuti prima della data limite.
Per ora, la situazione è più semplice: La legge Tajani è ancora in vigore, ma il dibattito sulla sua applicazione alle persone nate prima della riforma è tutt'altro che concluso.
E la questione centrale ora si trova in Lussemburgo.


![L'avvocato Marco Mellone durante l'udienza presso la Corte di Cassazione di Roma, nell'ambito dell'udienza delle Sezioni Unite sulla "questione dei minori" | Foto: Riproduzione/[fonte del video]](https://italianismo.com.br/wp-content/uploads/2026/07/marco-mellone-600x337.jpg)



































André Bussioli
29 luglio 2026 alle 11:56
Questa riaffermazione è una svolta epocale! Gli italiani nascono italiani! Ora la forza dell'opposizione a questa legge assurda e retroattiva crescerà.