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Cinque avvocati, un'unica udienza: ecco le argomentazioni a cui la Corte dovrà rispondere.

Dal caso del bambino di Mantova al ricorso a Strasburgo: cosa è successo presso la Corte italiana.

La Corte costituzionale italiana ha ascoltato martedì (9) cinque avvocati in un'udienza sulla nuova legge italiana sulla cittadinanza per discendenza. Nessun giudice ha posto domande. La Corte ha concluso la sessione senza pronunciarsi.
La Corte costituzionale italiana ha ascoltato martedì (9) cinque avvocati in un'udienza sulla nuova legge italiana sulla cittadinanza per discendenza. Nessun giudice ha posto domande. La Corte ha concluso la sessione senza pronunciarsi.

La Corte costituzionale italiana ha tenuto un'udienza pubblica martedì (9) sulla costituzionalità dell'articolo 3-bis della legge 91/1992, introdotto dal decreto-legge 36/2025, la norma che ha modificato le regole per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza. Cinque avvocati hanno testimoniato, rappresentando un minore, degli adulti interessati dalla modifica legislativa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Corte non ha emesso una sentenza. Non è stata fissata una scadenza per la decisione.

Il relatore, il giudice Giovanni PitruzzellaLa Corte ha presentato tre ordinanze di remissione per la sentenza: la numero 4, del Tribunale di Mantova, riguardante un minore; e le nn. 40 e 41, del Tribunale di Campobasso. Le questioni centrali riguardano la retroattività, la violazione dei diritti acquisiti, l'abuso del decreto-legge e l'articolo 22 della Costituzione italiana, che vieta la privazione della cittadinanza per motivi politici.

Celotto: Due minuti e il caso di un bambino.

Il costituzionalista Alfonso Celotto, professore all'Università Roma Tre, ha aperto la discussione ed è andato dritto al punto. riguardo al caso del minore di MantovaIn meno di tre minuti, ha incentrato la sua argomentazione sull'articolo 22 della Costituzione, descrivendo la norma come capace di trasformare la cittadinanza da diritto fondamentale in un interesse legittimo indebolito.

"Ci troviamo di fronte a una sorta di revoca automatica di massa della cittadinanza", ha affermato.

Celotto criticò anche il sistema di appuntamenti consolari: "Quelle liste d'attesa di anni presso consolati e ambasciate: anche quello era un sistema assurdo".

Mellone: ​​ricorso alla CEDU e condizioni impossibili

Marco MelloneL'avvocato difensore nel procedimento presso il Tribunale di Campobasso ha utilizzato il podio per oltre 12 minuti e ha preso di mira direttamente la sentenza 63/2026, pubblicata dopo l'udienza dell'11 marzo. Secondo lui, il Tribunale si era già pronunciato sulla questione prima ancora di ascoltare la difesa.

"I giudici si esprimono attraverso le loro sentenze, non attraverso i comunicati stampa", ha dichiarato l'avvocato.

Mellone ha messo in discussione le condizioni retroattive create dalla nuova legge: "Ditemi chi decide il proprio luogo di nascita. Ditemi chi decide la nazionalità del proprio padre o nonno. Sono tutte condizioni impossibili da soddisfare".

L'avvocato ha inoltre contestato la riclassificazione dei cittadini italiani nati all'estero, disposta dalla sentenza 63/2026: "Se la Corte Costituzionale del mio Paese definisce 'stranieri' coloro ai quali la legge ha concesso la cittadinanza italiana dalla nascita, mi chiedo se i giudici conoscano, uno per uno, tutti i milioni di cittadini italiani nati e residenti all'estero".

Mellone ha riferito di aver già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea, che garantisce il diritto a un equo processo, e si è riservato nel verbale il diritto di ricorrere in appello anche sulla base dell'articolo 8, che tutela la vita privata.

Restatio: 'il diritto di sangue conserva il nome, ma perde la sostanza'

L'avvocato Monica Lis Restanio, che si è identificata come cittadina italiana nata all'estero, è stata la più veemente nella sua critica alla sentenza 63/2026. Secondo lei, la precedente decisione della Corte ha trasformato lo jus sanguinis in un diritto subordinato al successivo riconoscimento burocratico.

"In questa definizione senza precedenti, lo ius sanguinis conserva il suo nome, ma perde la sua sostanza: la cittadinanza non si trasmette più per filiazione, ma dipende da un successivo intervento burocratico", ha affermato.

Estagio ha concluso il suo intervento con una delle dichiarazioni più incisive dell'udienza: "Non siamo noi, gli avvocati della difesa, a parlarvi oggi. Hanno parlato i legislatori del 1865, del 1912 e del 1992. Parla la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza europea. Si è espressa la Corte di Cassazione pochi giorni fa. È l'intera storia e tradizione giuridica italiana che lo fa", ha affermato l'avvocata argentina.

Caruso: la clausola di salvaguardia e la metafora di Euripide

L'insegnante Corrado Caruso Ha incentrato la sua argomentazione sulla clausola transitoria del Decreto-Legge 36/2025, che tutelava solo i casi con nomine consolari già concesse prima del 28 marzo 2025. Secondo lui, tale clausola trasferisce ai richiedenti le conseguenze delle inefficienze della pubblica amministrazione.

"In definitiva, ciò trasferirebbe l'onere delle inefficienze e delle inadeguatezze dell'apparato amministrativo sui destinatari della disposizione, subordinando il successo della richiesta non alla diligenza del richiedente, bensì al corretto funzionamento dell'amministrazione", ha affermato.

Caruso si è rivolto a Euripide, il poeta tragico greco, per descrivere il ruolo che, a suo avviso, spetta alla Corte: proprio come Eracle salvò Alcesti dall'Ade, il giudice costituzionale dovrebbe impedire che gli interessati restino prigionieri delle inefficienze amministrative che hanno bloccato le loro richieste.

Stato: misure compensative e proporzionalità

Il procuratore dello stato, Lorenzo D'Ascia, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha confutato le argomentazioni della difesa e ha difeso la proporzionalità della norma. Riguardo all'Ordinanza 13.818 di Cassazione, ampiamente citata durante l'udienza, è stato categorico:

"Trovo difficile credere che una decisione della Corte di Cassazione sull'interpretazione di una legge che non esiste più debba essere utilizzata come parametro per valutare la costituzionalità di una nuova legge", ha affermato.

Per quanto riguarda le liste d'attesa consolari, lo Stato ha precisato che l'azione legale è sempre stata disponibile senza restrizioni: "L'azione legale non è soggetta a liste d'attesa".

Riguardo all'articolo 22, ha respinto l'interpretazione della difesa: "Non trovo accettabile l'affermazione secondo cui ogni decisione del legislatore che non subordina la perdita della cittadinanza a una scelta volontaria dell'individuo sia, di per sé, dovuta a motivazioni politiche".

In conclusione, D'Ascia ha ribadito che il regolamento non costituisce una riforma sistemica della cittadinanza, ma solo correzioni specifiche e inevitabili. La riforma organica è in fase di esame al Senato italiano ai sensi della Legge n. 1450.

Il presidente della Corte ha concluso la seduta senza rispondere alle domande dei giudici e senza pronunciarsi sul merito della causa.

È possibile guardare l'intera udienza qui: Corte costituzionale

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