Lorenzo D'Ascia, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Avvocatura dello Stato Ha risposto punto per punto alle argomentazioni della difesa nell'udienza pubblica della Corte costituzionale italiana di martedì (9). L'intervento è stato dedicato alle questioni sollevate oralmente dalle parti private che, secondo la valutazione del legale dello Stato, vanno oltre quanto era deciso con sentenza n. 63/2026.
Riguardo al caso del minore presentato dall'avvocato Alfonso CelottoIl rappresentante dello stato ha sostenuto che la legislazione prevede un sistema di protezione multilivello, con misure compensative che garantiscano un accesso agevolato alla cittadinanza italiana senza disgregare l'unità familiare. Le disposizioni citate sono l'articolo 4, comma 1-bis, della legge 91/1992, l'articolo 1, comma 1-ter, del decreto legge 36/2025 e gli articoli 4 e 9 della stessa legge 91/1992.
L'ordinanza 13.818 e i limiti dell'argomentazione.
Il procuratore dello stato ha anche risposto al frequente utilizzo, durante l'udienza, del recente Ordinanza n. 13.818 della Corte Superiore di CassazioneSecondo lui, la decisione si riferisce a un ordinamento normativo diverso da quello creato dalla legislazione vigente: "Trovo difficile credere che una decisione della Corte di Cassazione sull'interpretazione di una legge che non esiste più debba essere utilizzata come parametro per valutare la costituzionalità di una nuova legge", ha affermato D'Ascia.
Riguardo all'Ordinanza 13.818, il rappresentante dello Stato ha presentato un'argomentazione a favore della sua posizione. Secondo lui, la decisione conferma che il ricorso giurisdizionale era immediatamente disponibile senza restrizioni: "Un'azione legale non è soggetta a liste d'attesa". Ciò renderebbe proporzionata la norma transitoria, che tutelava solo i casi in cui erano già in corso procedimenti legali o erano già state concesse nomine consolari.
Articolo 22 e jus sanguinis illimitato
Riguardo all'articolo 22 della Costituzione italiana, invocato da Celotto a difesa del minore, il pubblico ministero ha ritenuto l'interpretazione della difesa eccessivamente ampia: "Non trovo accettabile l'affermazione secondo cui ogni decisione del legislatore che non subordina la perdita della cittadinanza a una scelta volontaria dell'individuo sia, di per sé, dovuta a motivazioni politiche", ha dichiarato.
Secondo il rappresentante dello Stato, questa interpretazione porterebbe alla conclusione che lo ius sanguinis illimitato sarebbe, in pratica, una norma costituzionale immutabile. L'articolo 22, ha spiegato, è stato creato per rispondere alle persecuzioni razziali dei regimi totalitari della prima metà del XX secolo, un contesto storicamente distinto dal dibattito attuale.
In conclusione, il procuratore dello Stato ha ribadito che la norma non costituisce una riforma sistemica e organica del diritto di cittadinanza, ma solo l'introduzione di correzioni specifiche e inevitabili. La riforma organica, ha affermato, è in fase di esame separatamente al Senato italiano con il numero... Legge del Senato n. 1450.
La Corte non ha emesso alcuna sentenza durante l'udienza.







































