La Commissione Giustizia del Senato italiano ha approvato martedì 13 un nuovo attacco agli italiani nati e residenti all'estero.
Con una modifica a quanto già criticato – e incostituzionale – Decreto legge 36, il governo ha deciso di peggiorare ulteriormente la situazione: se approvato al Senato e alla Camera, la nuova norma consentirà anche ai cittadini riconosciuti italiani di perdere la cittadinanza se non riescono a dimostrare, entro tre anni, di possedere una conoscenza della lingua italiana di livello B1.
La misura riguarda gli adulti i cui genitori e nonni sono nati anche loro all'estero e che possiedono la doppia cittadinanza. Se non presentano il certificato di idoneità entro il termine stabilito, la conseguenza è chiara: perdita automatica della cittadinanza.
Una burocrazia punitiva, non educativa
L'emendamento – firmata dai senatori di Fratelli d'Italia (FdI), Lega e Maie – trasforma un diritto storico in un favore condizionato. Come ha affermato il senatore Francesco Giacobbe (PD), si tratta di “un attacco diretto agli italiani all’estero, alla loro storia e alla loro dignità”.
La Corte Suprema ha ribadito: la cittadinanza nasce con la persona.
- Si è aperto un nuovo fronte legale
- È ancora possibile presentare le istanze.
- Valutazione individuale prima di qualsiasi decisione.
Il vecchio slogan politico brasiliano “peggio di così non può andare” è stato superato. Sì, lo ha fatto, e molto.
L'obbligo, se approvato, vale anche per i minorenni: tra i 18 e i 25 anni, i giovani dovranno presentare il certificato, altrimenti saranno considerati rinunciatari. Saranno esentate solo le persone di età superiore ai 70 anni o le persone con invalidità permanente comprovata da referto medico.
Resta da vedere se il Corte Suprema Italiana accetterà questa assurdità se questo Decreto diventa Legge.
Controlla l'emendamento
Mantenimento della cittadinanza
(per i cittadini nati e residenti all'estero)
Per quanto riguarda il certificato di cui al comma 1 e la certificazione di cui al comma 2, le dichiarazioni false equivalgono alla rinuncia di cui al comma 2.
I cittadini italiani maggiorenni, nati e residenti all'estero, i cui ascendenti di primo e secondo grado siano nati anch'essi all'estero e siano in possesso di cittadinanza italiana e di altra cittadinanza, devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di seguito "MAECI", o ai consolati competenti, un certificato comprovante la conoscenza della lingua italiana, almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), rilasciato da istituzioni riconosciute dai consolati. I consolati trasmettono al MAECI i nominativi delle istituzioni riconosciute per la loro iscrizione in un apposito Registro.
Per i cittadini nati e residenti all'estero e di età inferiore ai diciotto anni, l'obbligo di cui al comma 1 si applica tra la maggiore età (18 anni) e il compimento dei venticinque anni. La mancata presentazione del certificato entro il compimento dei venticinque anni costituisce rinuncia alla cittadinanza italiana. Sono esentati da tale obbligo i cittadini italiani di età superiore ai 70 anni e i cittadini italiani la cui invalidità permanente o problemi di salute siano attestati da un certificato medico che ne attesti l'impossibilità di ottenerli.







































